DIRITTI, ASSISTENZA E PROTEZIONE DELLE VITTIME DI REATO. 4 SETTEMBRE 2015

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Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4.09.2015 ha approvato, in esame preliminare e in conformità alla legge di delega del 6 agosto 2013, il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/29/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Come è noto, l’Unione europea riserva una particolare attenzione ai diritti delle vittime dei reati ed è appena il caso di richiamare, tra i più atti normativi dell’Unione, la direttiva 2011/36/UE (che sostituisce la Decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI), con cui sono state dettate norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell’ambito della tratta di esseri umani. Tale ultima direttiva è stata già attuata nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 24 del 2014, e ciò concorre a dimostrare che la legislazione interna offre già una adeguata tutela alle vittime dei reati. Ora, con lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri, si completa un assetto di regole che assicura ancor più l’effettività dei diritti di partecipazione consapevole delle vittime al processo penale. In attuazione di una precisa direttiva di delega, si arricchisce il sistema processuale interno come segue: 
si prevede che, ove la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge siano esercitati, oltreché dai prossimi congiunti, ivi compreso il coniuge, dalla persona che alla vittima sia stata legata da relazione affettiva e con essa abbia stabilmente convissuto; 
si prescrive che, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, la vittima abbia precisa informazione sui diritti che la legge le riconosce e le sia assicurata, per il caso in cui non conosca la lingua italiana, la possibilità di essere assistita da un interprete e di poter ottenere una traduzione gratuita di atti processuali essenziali all’esercizio dei suoi diritti;
si prevede poi che la vittima di delitti commessi con violenza alla persona sia informata dell’eventuale scarcerazione o dell’eventuale evasione dell’imputato o del condannato;
si dettano infine disposizioni per l’adozione con modalità protette della testimonianza della vittima che risulti, ad apprezzamento discrezionale del giudice, particolarmente vulnerabile, quale che sia il reato per il quale si procede.